CORTE EDU
COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI
CORTE COSTITUZIONALE
GIUSTIZIA COMUNE
- – L’annullamento delle Linee guida della Regione Lombardia in materia di interruzione volontaria di gravidanza.
- – Il riconoscimento dell’idoneità all’adozione anche per una coppia con figlio disabile
- – Ulteriori settori di specializzazione dello studio
ATTIVITÀ STRAGIUDIZIARIE
Giustizia Comune
L’annullamento delle Linee guida della Regione Lombardia in materia di interruzione volontaria di gravidanza.
La Regione Lombardia, nel 2008, ha dettato alcune disposizioni che miravano a specificare alcuni profili della legge n. 194 del 1978 che regola la procedura per l’interruzione volontaria della gravidanza.
In particolare, veniva cristallizzato il termine ultimo per l’interruzione della gravidanza cd. terapeutica, che la legge n. 194 consente oltre il terzo mese a determinate condizioni, fissandolo nelle 22 settimane più tre giorni.
Il TAR Lombardia, nel 2010, ha annullato tale provvedimento regionale, rilevando che il fatto che la legge n. 194 non avesse indicato il limite temporale massimo entro cui era legittimo interrompere la gravidanza non fosse frutto di una dimenticanza, né sintomo di incapacità del legislatore nazionale. Al contrario, era stata scelta precisa, consapevole e ponderata.
In modo particolarmente significativo il TAR ha sottolineato che “in taluni casi non è opportuno imbrigliare in una disposizione legislativa parametri che possono variare a seconda delle condizioni che si presentano nelle innumerevoli, sempre diverse, fattispecie concrete e che, soprattutto, possono variare a seconda del livello raggiunto dalle acquisizioni scientifiche e sperimentali in dato momento storico. È proprio per questa ragione che si è preferito lasciare che l’accertamento circa la possibilità di vita autonoma del feto sia condotto caso per caso dal medico che segue la gestante.” E, ancora, è stato sottolineato come la scelta del legislatore del 1978 fosse tesa a “non interferire in un giudizio volutamente riservato agli operatori, i quali […] debbono poter effettuare le proprie valutazioni esclusivamente sulla base delle risultanze degli accertamenti svolti caso per caso e sulla base del livello di acquisizioni scientifiche e sperimentali raggiunto nel momento in cui vengono formulate le valutazioni stesse.”
Il riconoscimento dell’idoneità all’adozione anche per una coppia con figlio disabile
La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto che la presenza, nel nucleo famigliare, di un bambino disabile (nella fattispecie affetto da una forma di epilessia) non può costituire motivo su cui fondare il diniego di idoneità all’adozione di un altro bambino da parte dei genitori.
La Corte, in particolare, ha riformato il decreto del Tribunale dei minorenni di Milano, che al contrario aveva negato l’idoneità in ragione della presenza del figlio disabile, riconoscendone la natura discriminatoria.
La coppia, dunque, anche in ragione della positiva valutazione dei Servizi sociali, può adottare un figlio, risultando l’opposta decisione non solo discriminatoria, ma fondata su una concezione statica e assoluta della disabilità come malattia e non come condizione risultante dall’interazione tra il disabile e il contesto sociale.
Ulteriori settori di specializzazione dello studio:
- – Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, ricorsi ex L. 219/2012 per l’affidamento e il mantenimento dei figli) e tutela dei minori;
- – Tutela dei diritti dei soggetti vittime di discriminazione ed omofobia;
- – Tutela dei diritti delle donne, con particolare riferimento alla presenza nelle istituzioni e nelle imprese;
- – Responsabilità sanitaria e medica;
- – Assistenza sanitaria obbligatoria con riguardo all’accesso alle prestazioni ed alla tutela dei disabili;
- – Diritto del lavoro e amministrativo in ambito sanitario;
- – Formazione per gli operatori sanitari (medici, infermieri, fisioterapisti ecc.) sul funzionamento del sistema sanitario, sulla conciliazione e su sicurezza e rischio clinico e risk management, privacy e tutela della riservatezza, accesso agli atti amministrativi e al procedimento amministrativo, sui profili di responsabilità sanitaria e medica;
- – Federalismo sanitario;
- – Tutela dei diritti in merito all’accesso al procedimento amministrativo;
- – Formazione sul funzionamento della Pubblica amministrazione, privacy e tutela della riservatezza per le aziende