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RICORSO in via d'URGENZA al TRIBUNALE di MILANO – limiti alla ricerca scientifica sugli embrioni in tema di procreazione medicalmente assistita

È stato presentato un ricorso in via d’urgenza (art. 700 c.p.c.) al Tribunale di Milano in tema di procreazione medicalmente assistita, con particolare riguardo alla possibilità di destinare gli embrioni sovrannumerari alla ricerca scientifica e biomedica.
La coppia – assistita dall’avv. Prof. Marilisa D’Amico e dagli avv. Massimo Clara e Maria Paola Costantini –, in ragione del rifiuto di sottoporsi a ulteriori cicli di fecondazione in vitro all’interno del protocollo di procreazione medicalmente assistita, destinati all’impianto dell’ultimo embrione in stato di crioconservazione, chiede al Tribunale di ordinare al centro medico di consegnare alla coppia lo stesso embrione, con irrevocabile impegno a destinarlo ai fini della ricerca scientifica e biomedica.
La coppia in via subordinata, e quindi laddove il Tribunale di Milano non intenda accogliere questa richiesta, chiede che venga sollevata una questione di legittimità costituzionale sull’art. 13 della legge n. 40 del 2004 in relazione agli artt. 2, 3, 9, 13 e 32 Cost.

La norma della legge n. 40 del 2004 della cui legittimità costituzionale si dubita:

ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo

 

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